Tipologia delle attività consentite per ricercare ed individuare elementi di prova a favore della persona assistita (1)
Colloquio non documentato con la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa ( art. 391-bis, comma 1, c.p.p.)
Ricezione di dichiarazione scritta dalla persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa ( art. 391-bis, comma 2 e 391-ter, commi 1 e 2, c.p.p.) (2)
Assunzione di informazioni dalla persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa ( art. 391 –bis, comma 2 e 391-ter, comma 3, c.p.p.) (2)
Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione ( art. 391 –quater c.p.p.) (3)
Accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico per prenderne visione, per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi ( art. 391 – sexies c.p.p.) (4)
Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico per prendere visione, per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi ( art. 391 –septies c.p.p.) (4) (5)
Esame delle cose sequestrate ( art.366, comma 1, c.p.p.)
Intervento del consulente tecnico alle ispezioni ed esame delle cose sequestrate od oggetto delle ispezioni ( art. 233, comma 1 –bis, c.p.p.) (6)
- L’attività investigativa può essere svolta in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione ( art. 327 –bis, comma 2, c.p.p.); può essere svolta anche prima dell’instaurazione di procedimento penale, ma in tal caso sono esclusi tutti gli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria ( art. 391 –nonies c.p.p.)
- La persona ha il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; in tal caso il difensore può chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona ( art. 391 –bis, comma 11, c.p.p.) o chiedere al pubblico ministero di procedere, ex art. 362 c.p.p., all’audizione della persona ( art. 391 –bis, comma 10, c.p.p.)
- In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si può presentare richieste scritte al pubblico ministero ( art. 367 c.p.p. ) e, in particolare, può chiedere che si disponga il sequestro della documentazione ( art. 368 c.p.p.)
- Qualora si tratti di accertamenti tecnici non ripetibili si applica la disposizione di cui all’art. 391 –decies, comma 3, c.p.p.
- Se non vi è il consenso della persona che ha la disponibilità del luogo, l’accesso e consentito solo se autorizzato dal giudice. Nei luoghi di abitazione e loro pertinenze l’accesso è consentito solo se sia necessario per accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
- L’intervento deve essere autorizzato dal giudice o, nella fase delle indagini preliminari, dal pubblico ministero.