Investigazioni difensive (Art. 391-bis -decies c.p.p.)

Tipologia delle attività consentite per ricercare ed individuare elementi di prova a favore della persona assistita (1)

Colloquio non documentato con la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa ( art. 391-bis, comma 1, c.p.p.)

Ricezione di dichiarazione scritta dalla persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa ( art. 391-bis, comma 2 e 391-ter, commi 1 e 2, c.p.p.) (2)

Assunzione di informazioni dalla persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa ( art. 391 –bis, comma 2 e 391-ter, comma 3, c.p.p.) (2)

Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione ( art. 391 –quater c.p.p.)  (3)

Accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico per prenderne visione, per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi ( art. 391 – sexies c.p.p.) (4)

Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico per prendere visione, per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi ( art. 391 –septies c.p.p.) (4) (5)

Esame delle cose sequestrate ( art.366, comma 1, c.p.p.)

Intervento del consulente tecnico alle ispezioni ed esame delle cose sequestrate od oggetto delle ispezioni ( art. 233, comma 1 –bis, c.p.p.) (6)

  1. L’attività investigativa può essere svolta in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione ( art. 327 –bis, comma 2, c.p.p.); può essere svolta anche prima dell’instaurazione di procedimento penale, ma in tal caso sono esclusi tutti gli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria ( art. 391 –nonies c.p.p.)
  2. La persona ha il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; in tal caso il difensore può chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona ( art. 391 –bis, comma 11, c.p.p.) o chiedere al pubblico ministero di procedere, ex art. 362 c.p.p., all’audizione della persona ( art. 391 –bis, comma 10, c.p.p.)
  3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si può presentare richieste scritte al pubblico ministero ( art. 367 c.p.p. ) e, in particolare, può chiedere che si disponga il sequestro della documentazione ( art. 368 c.p.p.)
  4. Qualora si tratti di accertamenti tecnici non ripetibili si applica la disposizione di cui all’art. 391 –decies, comma 3, c.p.p.
  5. Se non vi è il consenso della persona che ha la disponibilità del luogo, l’accesso e consentito solo se autorizzato dal giudice. Nei luoghi di abitazione e loro pertinenze l’accesso è consentito solo se sia necessario per accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
  6. L’intervento deve essere autorizzato dal giudice o, nella fase delle indagini preliminari, dal pubblico ministero.

Share this post

Recent Posts

About

About

Pellentesque id velit ut ligula maximus gravida venenatis in turpis. In eu lacinia libero. Aenean nec aliquet dui. Sed tristique convallis sapien, semper porttitor mauris scelerisque et. 

Newsletter

Subscribe for our monthly newsletter to stay updated